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ci scusiamo per il disservizio

In questa sezione troverai alcune informazioni per orientarti meglio nella scelta del tuo investimento. Sia che si tratti della prima abitazione per te e la tua famiglia, della seconda casa per le tue vacanze oppure di un'azienda o un'attività che ti garantisca una buona redditività, rivolgiti al tuo agente di fiducia. Ti aiuteremo ad affrontare con professionalità e serietà ogni fase della trattativa fino al rogito notarile.

Il ruolo del mediatore                                                     




L'agente immobiliare è un libero professionista che opera come intermediario nella compravendita e nella locazione di immobili nonchè nella cessione o rilievi d'azienda, ispirandosi ai principi morali e di correttezza etica per il raggiungimento di un accordo che abbia come obiettivo il raggiungimento degli interessi delle parti coinvolte nella trattativa.
Nello svolgimento della propria attività l'agente agisce con la dovuta massima discrezione e nel pieno rispetto del segreto professionale.
  

Come riconoscere però un professionista regolare rispetto al mediatore che opera abusivamente?
Presso ogni Camera di Commercio è istituito il Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione al quale devono iscriversi tutti coloro che intendono svolgere attività di mediazione d’affari anche se in modo discontinuo o occasionale. L’iscrizione ha effetti costitutivi.
Pantieri Paolo, titolare dell'agenzia Abitare Oggi, è iscritto al Ruolo della Camera di Commercio di Ravenna
dal 19 aprile 2002 (n. iscrizione 2305).

"L'attività di mediazione è incompatibile:
a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate."

Al momento dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 30 giorni la persona fisica o il legale rappresentante deve inoltrare denuncia di iscrizione al Registro delle Imprese.

Prima di avviare ogni trattativa verifica che il tuo agente sia regolarmente iscritto al Ruolo dei mediatori, evita di rivolgerti a intermediari abusivi  che non ti danno nessuna garanzia di professionalità ed agiscono nella illegalità. Per ogni informazione puoi contattare l'Ufficio Rec-Albi e Ruoli della Camera di Commercio di Ravenna (Tel. 0544 481462-481444, fax 0544 481500, e-mail albi@ra.camcom.it

Abitare Oggi aderisce alla F.I.M.A.A. (Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari), che ha come fine la tutela e la salvaguardia della categoria, attraverso la promozione di norme che diano rispetto e dignità alla professione di Agente d'Affari. Primo fra tutti il codice deontologico che disciplina i principi di etica e moralità, nonché le regole di comportamento cui deve attenersi il tuo agente.
L'attività di agente immobiliare è disciplinata anche dal codice civile, in particolare dall'articolo 1754 all'articolo 1765.

La ditta individuale e la società, per l'esercizio della professione di Mediatore, devono stipulare polizza di assicurazione a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti. Sono diverse le norme di legge che prevedono questo obbligo:

  • Art. 3 comma 5 bis L. 03.02.89 n.39 così come modificato dall' art.18 L.57 del 05.03.2001;
  • Circ. Ministeriale prot. n. 515950 del 18.12.2001;
  • Circ. Ministeriale prot. n. 503649 del 27.03.2002.

Essere iscritti alla FIMAA Provincia di Ravenna è un vantaggio verso la Clientela in termini di immagine per la riconosciuta professionalità degli Associati, ma soprattutto in termini di garanzie offerte grazie alla Polizza RC a garanzia del Cliente che, da anni, copre tutti gli iscritti in regola con la quota associativa e che dal 4 aprile 2001 è divenuta obbligatoria per legge.
Di seguito il testo integrale della polizza:
                               







 La polizza assicurativa a tutela del cliente.
Il mediatore nel codice civile
Provvigione e compensi
Valutazione e stime

 

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Cosa è importante sapere sui contratti?

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    (Sezione a cura del
    Dott. Gianni Candoli - Studio Pro.Gest Cesena)

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Il Codice deontologico del mediatore iscritto alla Federazione FIMAA

CODICE DEONTOLOGICO
CAPITOLO I: PRINCIPI GENERALI E FINALITA'
Art. 1 - Codice deontologico: principi generali
 
a) I principi ispiratori del presente Codice Deontologico sono correttezza, rispetto, trasparenza, professionalità e salvaguardia di tutti gli interessi coinvolti;
b) Le regole di comportamento contenute nel presente Codice sono vincolanti per il Mediatore Associato alla Fimaa Italia; l'assoggettamento del Mediatore Associato al presente Codice avviene per effetto dell'iscrizione alle singole associazioni provinciali.

Art. 2 - Codice deontologico: finalità
Il Codice deontologico di FIMAA Italia definisce delle regole e fornisce dei suggerimenti comportamentali al fine di improntare l'attività professionale del Mediatore Associato secondo i principi di correttezza, rispetto, professionalità e trasparenza a tutela del Consumatore, dei Mediatori Associati e più in generale della Categoria.

CAPITOLO II: NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 3 - Norme generali di comportamento
Il Mediatore Associato deve:
1. agire con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia, secondo i principi morali di lealtà e di fedeltà nei confronti sia dell'Associazione che della Federazione Nazionale, rispettando le regole ed i canoni di correttezza e di professionalità;
2. agire sempre nel rispetto delle leggi in generale ed in particolare di quelle che regolano la professione dando prova al Cliente che ne faccia richiesta di essere regolarmente iscritto al Ruolo Mediatori e di aver depositato i propri formulari presso la CCIAA;
3. richiedere e rispettare rigorosamente il segreto professionale ed esigere che questo venga osservato anche da parte di Collaboratori, Dipendenti e Colleghi che lo coadiuvano nello svolgimento dell'attività, attenendosi anche a quanto previsto dalla Legge 675/96 sulla Tutela dei Dati Personali (Privacy);
4. essere aggiornato costantemente (formazione permanente) affinché la propria prestazione professionale possa essere qualificata e competente;
5. agire sempre con trasparenza, evitando ogni possibile equivoco nell'interesse delle parti ed evitando di creare pregiudizio alla dignità della professione;
6. astenersi dall'adottare forme di pubblicità scorretta e menzognera, ricordando che è illecito omettere di comunicare precisazioni e fatti necessari al Cliente per valutare correttamente un prodotto, un'attività o un servizio.

Art. 4 - Norme di comportamento: rapporti fra Mediatori (Impresa / Impresa)
a) E' fatto divieto di collaborare con chi esercita abusivamente la professione;
b) E' fatto divieto di operare direttamente con persone vincolate da rapporto societario, di dipendenza o di collaborazione ad altri Colleghi, se tale collaborazione operativa non è stata preventivamente pattuita con i titolari delle rispettive Imprese;
c) E' dovere del Mediatore qualificarsi sempre come tale, oltre che con i Clienti, anche con i Colleghi in caso di trattative in cui siano interessati più Mediatori;
d) E' vietata l'utilizzazione di mezzi che possano creare equivoci e confusione sul mercato, generando interferenza con Colleghi (es.: accettazione di incarico in presenza, consapevole, di incarico ancora in vigore già conferito ad altro Collega; affissione o inserzioni pubblicitarie il cui oggetto è un prodotto che si sappia essere gestito in esclusiva da altro Collega);
e) In caso di affare concluso per intervento di più Mediatori la suddivisione della provvigione deve essere preventivamente pattuita fra le parti, possibilmente in forma scritta; in mancanza di accordi le provvigioni verranno suddivise secondo quanto stabilito dal Codice Civile e dagli Usi e Consuetudini locali;
f) Nel caso di pluralità di Mediatori, con incarico in esclusiva conferito ad uno di essi, la titolarità dello stesso resta al Mediatore che ne è intestatario;
g) Nello svolgimento della propria attività professionale il Mediatore non deve compiere atti di concorrenza sleale;
h) In particolare il Mediatore Associato deve astenersi dal pubblicizzare prestazioni professionali a titolo gratuito; deve inoltre astenersi dall'utilizzare il marchio FIMAA (ed ogni altro segno distintivo che determini l'appartenenza del Soggetto alla FIMAA Italia) per promuovere forme di concorrenza sleale nei confronti di Colleghi Associati;
i) Il Mediatore Associato è tenuto a denunciare agli Organi competenti delle singole associazioni provinciali ed a quelli della CCIAA ogni forma di concorrenza sleale, pubblicità menzognera, utilizzo abusivo del marchio e/o della modulistica FIMAA Italia - e quant'altro possa arrecare danno all'immagine della professione e/o della Federazione - di cui fosse testimone.

Art. 5 - Norme di comportamento: rapporti fra Mediatore e Cliente (Impresa / Consumatore)
a) Il Mediatore Associato deve sempre agire nel rispetto di quanto stabilito dal presente Codice Deontologico, dagli Usi e Consuetudini locali (intendendo per "locali" quelli del Comune di riferimento nel quale si trova il bene oggetto della mediazione) e dei principi sottesi al contenuto della della modulistica Fimaa, soprattutto in materia di durata degli incarichi, misura e modalità di pagamento delle provvigioni e della penale, termini e durata dell'irrevocabilità, eventuale clausola d'esclusiva - ove ammissibile e sottoscritta, previa definizione della stessa con il Cliente -, corretta individuazione del bene mediato, comunicazione di avvenuta o mancata accettazione delle proposte e restituzione somme;
b) Il Mediatore Associato deve dare una corretta ed imparziale valutazione del bene mediato e - se richiesto - deve essere disponibile a prestare al Cliente servizio di assistenza fino all'effettiva conclusione del contratto (es.: nel settore immobiliare fino al rogito oppure alla registrazione del contratto di locazione);
c) Il Mediatore Associato deve astenersi dall'accettare incarichi che non possa svolgere con adeguata competenza (es.: se non è a conoscenza delle leggi / norme / regolamenti o semplicemente dei parametri di valutazione per alcune tipologie particolari di prodotti, come attività commerciali, terreni, ecc.) a meno che non dichiari di avvalersi della collaborazione di altri Colleghi e/o professionisti di settore;
d) Per ogni incarico acquisito, preferibilmente in forma scritta, il Mediatore Associato deve reperire ogni documento ed altro elemento necessario e/o utile al corretto svolgimento della propria attività mediatoria;
e) Il Mediatore Associato deve informare il Cliente relativamente alle eventuali obiettive difficoltà che possano sorgere in merito all'affare oggetto della mediazione;
f) Dopo aver stabilito le condizioni essenziali di una proposta di acquisto o di locazione, il Mediatore Associato è tenuto: 1) in caso di ricevimento di una proposta perfettamente conforme all'incarico a non raccogliere altre proposte fino all'esito della predetta proposta; 2) in caso di proposta inferiore a quanto previsto dall'incarico, ad informare il proponente che, qualora venissero raccolte altre proposte migliorative, è dovere del Mediatore sottoporre le stesse al venditore / locatore; in ogni caso il Mediatore Associato si obbliga a tenere le parti sempre al corrente dell'andamento delle trattative;
g) Il Mediatore Associato non deve mai confondere il proprio compenso (provvigione) con il denaro ricevuto per conto terzi (caparra), ossia non deve mai incassare somme diverse dalle proprie spettanze;
h) In caso di vendita diretta da parte di un Mediatore Associato di un bene proprio lo stesso Mediatore Associato dovrà dichiarare di essere in quel caso venditore e non intermediario. 

Art. 6 - Norme di comportamento: rapporti fra Mediatore Titolare e Mediatori Dipendenti e/o Mediatori Collaboratori
Oltre a rispettare quanto previsto all'Art. 3, punto a) 3. del presente Codice, il Mediatore Associato deve garantire ai Clienti ed alla FIMAA Italia di avere informato i Mediatori Dipendenti e/o Mediatori Collaboratori che lavorano presso la propria Azienda sul contenuto del presente Codice di Autodisciplina, assumendosi la responsabilità delle eventuali violazioni al Codice stesso effettuate da detti Dipendenti e/o Collaboratori durante lo svolgimento della loro attività mediatoria.

CAPITOLO III: APPLICAZIONE
Art. 7 - Organi di controllo.
Ciascuna associazione provinciale potrà istituire propri organi di controllo con riferimento all'osservanza di quanto disposto nel presente Codice Deontologico e stabilire le sanzioni da comminare ai singoli aderenti che abbiano violato le sopra estese disposizioni. 
In ogni caso la violazione del Codice Deontologico comporta sempre e comunque la lesione del diritto d'onore della federazione, a prescindere dalla prova del concreto pregiudizio;
per quanto concerne le sanzioni le stesse potranno assumere la seguente veste: 1) deplorazione scritta (diffida o ammonizione con invito formale ad uniformarsi a quanto deliberato dall'Organo di controllo); 2) sospensione dalla Federazione (da uno a sei mesi) e conseguente diffida ad utilizzare - nel periodo di sanzione - marchio, modulistica ed altri segni distintivi della FIMAA Italia; 3) espulsione dalla Federazione con conseguente diffida ad interrompere immediatamente l'utilizzo del marchio, della modulistica e di altri segni distintivi della FIMAA.

La polizza assicurativa a tutela del cliente

POLIZZA RC PROFESSIONALE (Convenzione FIMAA n. 2140-200553294)

PREMESSA
CONTRAENTE: soggetto che stipula l’assicurazione: le Associazioni Provinciali aderenti alla FIMAA
SOCIETÀ: MILANO Assicurazioni Spa – Divisione La Previdente
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione quindi gli associati alle associazioni provinciali e le società di intermediazione di cui gli stessi sono legali rappresentanti
CONVENZIONE: accordo tra le Parti a favore delle Associazioni provinciali riportante le Condizioni Generali
POLIZZA/CERTIFICATO: il documento che prova l’assicurazione
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’assicurazione
SINISTRO: il verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
PERDITE PATRIMONIALI: il pregiudizio economico che non sia conseguente di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose
COSE: sia gli oggetti materiali sia gli animali

ART. 1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge all’Assicurato in quanto iscritto alla Camera di Commercio, per danni patrimoniali non derivanti da dolo cagionati a terzi e/o ai propri clienti, nell’esercizio dell’attività professionale di Agente d’Affari in Mediazione, come regolata dalla legge 39/89 e relativo regolamento d’attuazione e/o dalle eventuali successive norme di legge, e concerne in particolare:

  • compravendita e permuta di immobili, negozi, attività artigianali, commerciali, industriali;
  • stipulazione di contratti di affitto, amministrazione di patrimoni immobiliari ed unità immobiliari;
  • appalti di lavori e di forniture concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili;
  • stime e perizie
  • istruzioni di pratiche in materia di finanziamenti per compravendite immobiliari;
  • compravendite di merci in genere compresi gli acquisti e vendite coattive.

La garanzia comprende anche le perdite patrimoniali:

  • conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
  • conseguenti a sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende, inflitte ai clienti per fatto colposo imputabile all’assicurato.

La garanzia vale anche per la Responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto colposo o doloso dei suoi dipendenti o collaboratori risultanti dalle registrazioni contabili/amministrative dell’assicurato.

 

ART. 2) ESCLUSIONI

L’Assicurazione non è operante nei casi di:

  • responsabilità previste dall’Art. 1762 C.C. "Contraente non nominato";
  • attività concernenti operazioni di multiproprietà, cioè vendite in frazione di tempo di un mobile solo nei casi di violazione delle vigenti leggi;
  • rappresentanza nelle attività di mediazione di una delle Parti per gli atti relativi all’esecuzione del contratto ai sensi dell’Art. 1761 C.C.;
  • fidejussioni;
  • procacciamento di mutui e/o finanziamenti presso le banche e/o Istituti Finanziari;
  • richieste di risarcimento connesse a reclami per mancata godibilità dei locali o per difformità degli stessi dalle caratteristiche strutturali e/o sostanziali presentate;
  • mancato pagamento delle pigioni

L’Assicurazione non comprende altresì le perdite patrimoniali:

A) derivante dall’esercizio di attività diverse da quelle indicate in polizza;

B) derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli ed imbarcazioni;

C) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 1;

D) causate da furto;

E) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;

F) derivanti da interruzioni o sospensioni totali e parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi

 

ART. 3) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia del contratto a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.

 

ART. 4) PLURALITA’ DI ASSICURATI

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, il massimale previsto in polizza rappresenta il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

 

ART. 5) CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Oltre ai casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa:

  • In caso di decesso dell’Assicurato
  • In caso di cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio della sua professione con conseguente cancellazione del Ruolo presso la competente C.C.I.A.A.

ART. 6) SCOPERTO OBBLIGATORIO

La garanzia è prestata con uno scoperto pari a un decimo di ogni sinistro con il minimo di € 258,23 (=Lire 500.000) ed un massimo di € 5.164,57 (Lire 10.000.000)

 

ART. 7)

A) INTEGRAZIONE MASSIMALE

L’Assicurato potrà richiedere alla Milano Assicurazioni Spa – Divisione La Previdente eventuale ulteriore polizza integrativa. Nel caso in cui la Milano Assicurazioni Spa – Divisione La Previdente non sottoscriva detta polizza l’assicurato potrà stipulare altra polizza con altra società di assicurazioni integrativa ed inerente gli stessi rischi di cui alla presente polizza.

B) ASSICURAZIONE "DI SECONDO RISCHIO"

La presente assicurazione viene prestata in eccedenza a quella che l’Assicurato ha in corso con la Società e con altre Società assicuratrici.

Nel caso in cui l’Assicurato non abbia in corso altra analoga copertura o per le garanzie non previste da altra assicurazione, la presente garanzia opera interamente nei limiti del massimale pattuito.

 

ART. 8) PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"

Non sono considerati terzi:

  1. il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altra persona parente o affine con lui convivente;
  2. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza, anche di fatto, con l’Assicurato subiscano il danno in occasioni di lavoro o servizio;
  3. le persone cui, ai sensi dell’Art. 1), compete la qualifica di Assicurato;
  4. quando l’Assicurato sia in uno studio Associato, i Soci e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui alla lett. a).

ART. 9) RISCHI ATOMICI E DANNI ALL’AMBIENTE

Sono escluse le perdite patrimoniali conseguenti a danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinate all’ambiente e/o inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazioni, contaminazioni di acque, di terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto travasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sono esclusi dall’Assicurazione le perdite patrimoniali conseguenti a danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.

 

ART. 10) ESTENSIONE TERRITORIALE

L’Assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio dell’Unione Europea, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

 

ART. 11) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

I sinistri devono essere denunciai per iscritto alla Società/agenzia entro il termine di 30 giorni da quando l’Assicurato abbia ricevuto per iscritto la contestazione e richiesta dei danni. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 Cod. Civile).

 

ART. 12) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto delle prestazioni la Società ha la facoltà di far cessare l’assicurazione per il singolo Mediatore associato, interessati dal sinistro stesso.

 

ART. 13) MASSIMALE DI GARANZIA

L’Assicurazione vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitale, interessi e spese di:

€ 260.000,00 (=Lire 500.000.000) per sinistro, per anno assicurativo e per singolo Assicurati e/o Studio Associato.

In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerazione come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione.

A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

 

DECORRENZA E TERMINE DELLA GARANZIA PER CIASCUN ASSICURATO

Per ciascun Assicurato la garanzia ha effetto a partire:

  1. dalle ore 24.00 della data di perfezionamento della polizza per quegli Assicurati che sono già associati al Contraente;
  2. dalle ore 24.00 del giorno di tesseramento per quelli che si associano al Contraente durante la validità della polizza.

L’Assicurazione cessa alle ore 24.00 del giorno di scadenza della polizza.

 

FORO COMPETENTE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

 

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO -  SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando tecnici e, ove occorra assistenza legale, legali indicati dalla FIMAA Nazionale ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.

In caso di dichiarata mancanza di interesse da parte della società a resistere o proseguire nel giudizio, l’Assicurato avrà comunque facoltà di nominare i propri legali o tecnici a proprie spese per contestare anche parzialmente la domanda avversaria.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella polizza/certificato per i danni cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all’Assicurato, né delle spese di giustizia penale.

 

CONDIZIONI PARTICOLARI AD ESTENSIONE E DEROGA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

A) La copertura assicurativa viene estesa ai seguenti rischi:

  • istruzioni di pratiche relative a finanziamenti e mutui;
  • attività di stime, perizie, accessorie all’attività principale;
  • sanzioni pecuniarie ed ammende inflitte ai terzi per responsabilità del mediatore;
  • conduzione dei locali in cui si svolge l’attività; comprese bacheche, insegne pubblicitarie.
  • Responsabilità dell’Assicurato per interruzione e sospensione di attività economiche di terzi nonché per danni fisici subiti da terzi in conseguenza dell’attività di mediazione o mandato che comporti la detenzione e/o custodia di cose immobili e la visita degli stessi, con il limite massimo di € 25.822,84 (Lire 50.000.000) per sinistro;
  • Attività concernenti la rappresentanza di una delle parti per gli atti relativi all’esecuzione del contratto ai sensi dell’Art. 1761 C.C.
  • Incarichi di natura giudiziale connessi e nei limiti dell’esercizio della professione e comunque se il mediatore è regolarmente autorizzato a detti incarichi.

B) Le garanzie tutte della presente polizza sono operanti anche per i danni contestati all’Assicurato entro un anno dopo la disdetta comunicata da una delle parti per i sinistri avvenuti durante il periodo di validità del contratto.

C) In caso di cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio della sua professione, con conseguente cancellazione dal ruolo, e quindi dalla F.I.M.A.A., il suddetto periodo potrà essere elevato a due anni, dietro pagamento di un’annualità di premio da parte dell’Assicurato.

 

CLAUSOLA BROKER

Per la Convenzione in atto la Compagnia Milano Assicurazioni Divisione La Previdente Agenzia Assiprime, riconosce come unico interlocutore ASSIPRIME - Casoni R. e Rossi F. &  C. Assicurazioni sas.

INTEGRAZIONE DEI MASSIMALI
Il Ministero delle Attività Produttive con circolare n° 503649 del 27 marzo 2002 ha confermato l’obbligo della differenziazione dei massimali della polizza R.C. - obbligatoria per tutti gli iscritti al Ruolo Mediatori in base dall'Art. 18 della Legge 57/01 - a seconda che il contraente sia ditta individuale, società di persone o società di capitali.
I massimali stabiliti dal Ministero sono i seguenti:

  • € 260.000,00     =  Per  le  ditte  individuali
  • € 520.000,00     =  Per  le  società di  persone
  • € 1.550.000,00  =  Per  le  società  di  capitali

 


Provvigione e compensi
Al mediatore che porta a conclusione un affare spetta un compenso di provvigione, proporzionato al valore dell'affare concluso. Nella provincia di Ravenna i compensi per le provvigioni si aggirano intorno al 3% del valore in caso di compravendita di immobili o cessione di attività, al 10% in caso di affitti turistici e pari invece ad una mensilità per gli affitti d'azienda. Talvolta viene concordato tra le parti un compenso per provvigione calcolato a forfait.

La provvigione è un compenso a carico di entrambe le parti contraenti (venditore ed acquirente), rimangono esclusi i contratti per affitti turistici per i quali non è previsto nessun onere a carico dei turisti.

Il compenso per l'attività di intermediazione va concordarlo in anticipo sottoscrivendo l'apposito mandato di intermediazione.

Valutazioni e stime
Chiedi alla nostra agenzia una valutazione ed una stima del valore del tuo immobile in modo da porlo sul mercato al prezzo più giusto. Sarà sufficiente portare in agenzia un po’ di documentazione tecnica (planimetria, destinazione urbanistica, interventi di recupero e/o restauro, eventuali condoni, ecc.) ed effettuare un sopralluogo per rendersi conto dell’effettivo stato dell’immobile.
Quanto vale invece la tua azienda?
Oltre alla documentazione di base è necessario acquisire elementi anche di tipo economico-finanziario sull’andamento della tua attività. Ogni informazione verrà trattata con la massima riservatezza e discrezione, nel pieno rispetto del segreto professionale.
Rivolgiti con fiducia alla nostra agenzia, vedrai ne resterai soddisfatto.

 

 

Paolo Pantieri
>cell. 347 0721573
viale 2 Giugno, 106 - 48016 Milano Marittima (RA)
tel. 0544 99 43 86 fax 0544 99 84 79 - P.iva 01417390398
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